Dichiarata l’illegittimità costituzionale della misura interdittiva decennale dell’esclusione degli incentivi per la produzione di energia delle fonti rinnovabili.
La Corte Costituzionale, nella recente sentenza del 10 marzo 2017, n. 51, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 23, comma 3, e 43, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28 (c.d. Decreto Romani).
Il suddetto Decreto prevede, infatti, che ove accertato che i soggetti richiedenti abbiano fornito dati o documenti non veritieri o abbiano reso dichiarazioni false e mendaci al momento della richiesta di qualifica degli impianti o di erogazione degli incentivi, il GSE non solo rigetta l’istanza di incentivo, ma dispone contestualmente l’esclusione degli incentivi che utilizzano anche in altri siti le componenti dell’impianto non ammesso all’incentivazione.
L’esclusione opera per dieci anni e si estende alla persona fisica o giuridica che ha presentato la richiesta, nonché ai seguenti soggetti:
a) il legale rappresentante che ha sottoscritto la richiesta;
b) il soggetto responsabile dell’impianto;
c) il direttore tecnico;
d) i soci, se si tratta di società in nome collettivo;
e) i soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice;
f) gli amministratori con potere di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
A seguito dei giudizi di legittimità costituzionale promossi dal Consiglio di Stato, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli in commento.
Infatti, secondo la Corte, il legislatore delegato è andato oltre il “perimetro” individuato dalla legge delega la quale, in tema di infrazioni, ha previsto unicamente l’esercizio del potere di irrogare sanzioni penali o amministrative, limitando queste ultime solo a quelle di tipo pecuniario, non prevedendo la possibilità di irrorare sanzioni anche di tipo interdittivo.
“Per di più,” continua la corte, “tale misura interdittiva – incidendo sull’esercizio della libertà di iniziativa economica privata imprenditoriale (in un settore di attività particolarmente legato al sostegno di incentivi), nei confronti di un’ampia platea di soggetti e per un periodo di tempo particolarmente rilevante, in termini di rigido automatismo e di non graduabilità in rapporto al pur variabile contenuto lesivo delle violazioni cui la misura stessa consegue – contraddice manifestamente i principi di proporzionalità ed adeguatezza ai quali il legislatore delegante voleva, viceversa, conformata la risposta alle infrazioni alle disposizioni dei decreti attuativi commesse dagli operatori del settore.”
Pertanto, considerata la violazione dell’art. 76 Cost., la Corte ha rilevato, per tal profilo, l’illegittimità costituzionale dei denunciati artt. 23, comma 3, e 43, comma 1, del d.lgs n. 28 del 2011.
Milano 14/03/2017
Avv. Francesco Scozzola