cancellazione del volo

Ritardo aereo e condizioni meteo avverse. Diritto al risarcimento.

La compensazione pecuniaria spetta anche ove la compagnia aerea imputi il ritardo alle condizioni meteorologiche avverse.

Il Giudice di Pace di Palermo nella persona della dott.ssa Marchetta, con la sentenza n. 3162/2016, ha accolto la domanda del sig. G** S**, rappresentato e difeso dall’avvocato Claudio Purpura, con cui richiedeva la condanna al pagamento della somma di euro 250,00, quale compensazione pecuniaria ai sensi del Reg. Ce. n.261/2004, a seguito di un ritardo aereo superiore a 3 ore.

Stante la domanda dell’attore, la compagnia aerea convenuta si è difesa sostenendo che il ritardo del volo fosse imputabile alle condizioni meteorologiche avverse e che, pertanto, la stessa sarebbe stata esente da qualsivoglia responsabilità.

A tale proposito ha prodotto un bollettino Metar, riportante le condizioni meteorologiche di quel giorno. Il giudice, tuttavia, su osservazione di parte attorea, considerava la documentazione priva di qualunque valore probatorio, in quanto non era stato dimostrato che il suddetto bollettino fosse stato trasmesso al comandante dell’aereo. Inoltre, lo stesso si riferiva ad una fascia oraria differente rispetto a quella di orario di partenza del volo.

Nelle motivazioni in diritto, il Giudice ha poi riportato la sentenza della Corte di Cassazione n. 20787 del 27/10/2004: “in caso di ritardo o inadempimento del vettore nell’esecuzione del trasporto, sussiste una presunzione di responsabilità a suo carico, per liberarsi della quale egli è tenuto a dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, con la conseguenza che rimangono a carico del vettore i danni da causa ignota, mentre per il caso fortuito e la forza maggiore, quali fattori estranei all’organizzazione del trasporto, costituiscono causa non imputabile ex. art 1218 cod.civ. e portano ad escludere la responsabilità del vettore se egli dimostri di non essere riuscito ad impedire l’evento nonostante l’adozione di ogni misura idonea a garantire la puntuale esecuzione del trasporto“.

Palermo, 10 gennaio 2016

Avv. Claudio Purpura

 

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