Volo cancellato. Rimborso del costo di un nuovo biglietto.

Nel caso di cancellazione del volo, la compagnia è tenuta a risarcire il prezzo del nuovo biglietto.

Il giudice di Pace di Palermo con la sentenza n.1582/2017, depositata in cancelleria in data 18 maggio 2017, ha dato ragione alla sig.ra M***, difesa dall’ Avv. Claudio Purpura.

Parte attrice, a causa della cancellazione del proprio volo, è stata costretta ad acquistare un nuovo biglietto per giungere alla destinazione finale. Il vettore si era limitato a rimborsare il biglietto del volo cancellato.

Il costo del nuovo biglietto emesso poche ore prima della partenza era di molto superiore rispetto a quello del volo d’origine. Per tale ragione, la sig.ra M*** richiedeva alla compagnia il rimborso di tale differenza, ricevendo un secco rifiuto, sia in fase stragiudiziale che giudiziale.

Il giudice ha accolto le richieste di parte attrice, riconoscendo, non solo la compensazione pecuniaria (che varia dai 250,00 euro ai 600,00 in base ai km della tratta), ma anche il risarcimento della differenza tra il costo del biglietto del volo cancellato e quello del nuovo volo.

L’art. 8 del Reg. Ce 261/2004 stabilisce, infatti, che il passeggero ha diritto alla scelta tra:

a) il rimborso del prezzo pieno del biglietto;

b) l’imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, non appena possibile;

o

c) l’imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, ad una data successiva di suo gradimento, a seconda delle disponibilità di posti.

Di fatto, la compagnia ha rimborsato il prezzo del biglietto senza consentire la suddetta scelta al passeggero, causando un danno patrimoniale allo stesso. Per tale ragione, il giudice ha condannato la compagnia al risarcimento.

Palermo, 18 maggio 2017

Avv. Claudio Purpura

Sentenza n. 1582-2017 – G.d.P. di Palermo

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