Nel caso di malfunzionamento della linea Adsl, l’utente ha diritto al risarcimento.
Il Giudice di Pace di Palermo, con la sentenza n. 827/2018 depositata in data 28 febbraio 2018, ha dato ragione all’utente R** S**, difeso dall’avv. Claudio Purpura, condannando il gestore telefonico al risarcimento del danno per il mancato funzionamento dell’Adsl.
Il cliente chiedeva in giudizio il pagamento dell’indennizzo dovuto per la mancata erogazione delle linea Adsl dal 29 settembre 2016 al 11 gennaio 2017.
Inoltre, il servizio clienti, al fine di risolvere il problema, ha indicato una soluzione poi rivelatasi errata e che ha provocato un ulteriore danno. Infatti, secondo l’operatore, il problema si sarebbe risolto con l’acquisto di un router della medesima compagnia. Nonostante il cliente avesse seguito tale indicazione, la linea Adsl tuttavia continuava a non funzionare. Per tale ragione, il Cliente richiedeva il rimborso delle spese, non solo riguardanti l’acquisto del router, ma anche di quelle di spedizione necessarie per restituire l’apparecchio alla compagnia telefonica.
Infine, l’utente richiedeva una riduzione delle fatture relative al suddetto periodo.
Il giudice ha rigettato l’eccezione di improcedibilità del gestore telefonico, in quanto la domanda era stata regolarmente preceduta dal tentativo di conciliazione. Ancora, dando sempre ragione all’attore, ha ritenuto inapplicabile il massimale indicato dalla compagnia convenuta.
Per tale ragione, il gestore telefonico è stato condannato al risarcimento per la mancata erogazione del servizio Adsl per 104 giorni. Inoltre, è stato condannato al rimborso delle spese relative al router e alla riduzione di parte della fattura, oltre al pagamento delle spese processuali.
In conclusione, il Cliente, nel caso di mancato funzionamento della linea telefonica, ha diritto ad un indennizzo proporzionato al numero dei giorni in cui il guasto si è protratto. Tale indennizzo spetta anche quando la linea telefonica funziona regolarmente, ma risulta compromessa la sola linea adsl, come nel caso della suddetta controversia. Il Cliente, poi, potrebbe anche avere diritto al risarcimento degli ulteriori danni subiti ed allo storno delle fatture.
Palermo, 5 marzo 2018
Avv. Claudio Purpura
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