trasferimento genitore

Dipendente pubblico: diritto all’assegnazione provvisoria.

Diritto all’essegnazione provvisoria per il genitore con figlio minore di tre anni.

Il Tribunale di Pavia, in data 9 maggio 2019, ha emesso l’ordinanza n. 1619/2019 di accoglimento totale disponendo l’immediata assegnazione del dipendente pubblico difeso dall’avvocato Claudio Purpura e dall’Avvocato Dalia Lo Burgio, presso la sede presente nella città di residenza del coniuge.

Il Fatto.

La signora L***, dipendente del Ministero ***** presso l’ufficio di Pavia, a seguito della nascita della propria piccola, ha richiesto all’amministrazione di provenienza e a quella di destinazione di essere assegnata per un periodo di 3 anni presso l’ufficio presente nella città di residenza del marito.

L’ufficio di appartenza ha espresso parere favorevole sin da subito. Quello di destinazione, su invito degli avvocati, seppur tardivamente, ha espresso anch’esso parere favorevole.

Ciononostante, il Ministero si è opposto alla richiesta del proprio dipendente, sostenendo che lo stesso non ne avesse diritto, in quanto non aveva superato ancora il periodo di prova.

La sig.ra L***, dunque, per tutelare le proprie ragioni si rivolgeva all’avv. Purpura e all’avv. Lo Burgio.

In diritto.

A. Sull’assegnazione provvisoria.

Il dipendente pubblico, genitore con figli di età inferiore a 3 anni, può essere assegnato presso una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa.

Le condizioni necessarie per il riconoscimento del diritto sono:

a) la disponibilità di posti di corrispondente posizione retributiva;

b) l’assenso delle amministrazioni di provenienza e di destinazione (il dissenso va, comunque, motivato);

B. Sul periodo di prova.

Il Tribunale di Pavia ha aderito alle conclusioni dell’avvocato Purpura e dell’avvocato Lo Burgio, per cui, il fatto che il dipendente non avesse ancora espletato il periodo di prova, non poteva essere considerato un motivo ostativo al diritto all’assegnazione provvisoria.

C. Sull’esigenza cautelare.

In considerazione del rischio imminente e irreparabile che ne sarebbe derivato nel caso di mancato accoglimento e della pacificità della norma da cui scaturisce il diritto, il giudice ha disposto l’assegnazione immediata, concludendo il procedimento dopo appena un mese circa dall’avvio del ricorso.

Palermo, 12/05/2019.

Avv. Claudio Purpura

 

 

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