L’obbligo di pagare la provvigione all’agenzia immobiliare permane anche nel caso in cui la stessa non informi il Cliente circa l’abitabilità.
L’acquirente, ove si rivolga ad un’agenzia immobiliare per la compravendita di un immobile, é tenuto al pagamento della provvigione. Ciò anche nel caso in cui la stessa ometta di informare il Cliente circa l’impossibilità di conseguire il certificato di abitabilità.
Ovviamente, esistono delle eccezioni a tale principio. In particolare, l’acquirente, per liberarsi dal proprio obbligo, dovrà dimostrare che il mediatore, in alternativa:
- ha taciuto informazioni o circostanze di cui era a conoscenza;
- abbia riferito circostanze in contrasto con quelle di cui era a conoscenza;
- era stato incaricato espressamente a procedere alla verifica ed ha poi ha omesso di effettuarla o abbia compiuto degli errori nell’effettuarla.
A tal proposito si richiama la recente sentenza della Cassazione n. 4415 del 21 febbraio 2017.
“In definitiva, reputa il Collegio che una responsabilita’ del mediatore possa porsi, in ordine alla mancata informazione circa la conseguibilita’ del certificato di abitabilita’, nei soli casi in cui il mediatore abbia taciuto informazioni e circostanze delle quali era a conoscenza, ovvero abbia riferito circostanze in contrasto con quanto a sua conoscenza, ovvero ancora laddove, sebbene espressamente incaricato di procedere ad una verifica in tal senso da uno dei committenti, abbia omesso di procedere ovvero abbia erroneamente adempiuto allo specifico incarico.”
Nel caso oggetto del suddetto giudizio, il ricorso dell’acquirente è stato rigettato in quanto la società convenuta non ha fornito false informazioni, né le era stato affidato lo specifico incarico di procedere alla verifica relativa alla possibilità di conseguire l’abitabilità.
Non è ascrivibile, dunque, tra gli obblighi di corretta informazione che incombono in capo all’agenzia, secondo il criterio della diligenza professionale, quello di fornire all’acquirente le informazioni circa la possibilità di conseguire l’abitabilità dell’immobile oggetto di compravendita.
Palermo, 31 marzo 2017.
Avv. Claudio Purpura