Il tenore di vita non è più un parametro di riferimento.
Ha fatto clamore la sentenza della Corte di Cassazione del 10 maggio 2017 che ha stravolto i parametri di riferimento per ottenere l’assegno divorzile.
Appare interessante esaminare la suddetta pronuncia e comprenderne i motivi.
Il passato è stato contraddistinto da un riconoscimento del diritto all’assegno divorzile finalizzato al mantenimento di ” un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio“.
La Corte ha, di fatto, mutato totalmente tale assetto, stabilendo che il diritto all’assegno è condizionato, semmai, “alla mancanza di mezzi adeguati dell’ex coniuge” o “dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive“.
Il parametro di riferimento, dunque, è l’indipendenza economica. Il coniuge, per ottenere l’assegno, dovrà a questo punto dimostrare di non essere in grado, per “ragioni oggettive“, di procurarsi i mezzi adeguati per raggiungere tale indipendenza.
La pronuncia si pone l’obiettivo di evitare “rendite parassitarie ed ingiustificate proiezioni patrimoniali di un rapporto personale“. D’altra parte, il procrastinarsi degli effetti economico-patrimoniali del vecchio vincolo coniugale, si traduce spesso in un ostacolo alla costituzione di una nuova famiglia in violazione di un diritto fondamentale dell’individuo.
Al fine di valutare l’indipendenza economica, saranno tenuti in considerazione:
“1) il possesso di redditi di qualsiasi specie;
2) il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu “imposti” e del costo della vita nel luogo di residenza della persona che richiede l’assegno;
3) le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale, in relazione alla salute, all’età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo;
4) la stabile disponibilità di una casa di abitazione.”
“Le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale” formeranno, dunque, oggetto di prova e saranno valutate al fine di individuare i casi in cui si ha diritto all’assegno divorzile.
Avv. Claudio Purpura
Sentenza della Corte di Cassazione n.11504 del 10 maggio 2017