Ditta individuale sottoposta a sequestro preventivo. Azioni giudiziarie.

Revocato il decreto ingiuntivo emesso nei confronti dell’ex titolare della ditta individuale sottoposta a sequestro preventivo. 

Il Tribunale di Roma, su richiesta della compagnia assicurativa che aveva prestato la fideiussione, emetteva il decreto ingiuntivo n. 15646/2022 nei confronti dell’ex titolare della ditta individuale sottoposta a sequestro preventivo. 

La sig.ra M., non essendo più titolare della ditta individuale in conseguenza del sequestro, si rivolgeva all’ avvocato Claudio Purpura al fine di ottenere la revoca del suddetto decreto ingiuntivo.

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 3349/2025 del 4 marzo 2025, accoglieva la tesi difensiva dell’avv. Purpura, revocava il decreto ingiuntivo e condannava la compagnia assicuratrice al pagamento delle spese di lite.

Il Fatto.

Nel 2019, la ditta individuale della sig.ra M. veniva sottoposta alla misura del sequestro preventivo.

Durante l’applicazione di tale misura, nel 2021, l’amministratore giudiziario sottoscriveva una polizza fideiussoria con la compagnia assicurativa parte del presente giudizio.

A seguito dell’escussione della garanzia da parte del beneficiario, la compagnia assicurativa, in esecuzione degli impegni assunti, versava la somma di € 8.041,75. Tuttavia, anziché rivolgersi alla ditta individuale in persona dell’amministratore giudiziario e al giudice delegato, agiva con decreto ingiuntivo nei confronti della precedente titolare della ditta.

Avverso tale decreto ingiuntivo veniva proposta opposizione dinanzi al Tribunale di Roma che si concludeva con l’accoglimento delle ragioni dell’avv. Purpura.

In diritto.

Legittimazione passiva e competenza funzionale.

  • La compagnia assicurativa sosteneva che l’amministratore nominato per l’impresa sottoposta a sequestro assume esclusivamente l’onere di gestire l’attività che continuerebbe comunque a essere svolta nell’interesse dell’originaria titolare. Di conseguenza, a suo dire, ogni obbligazione assunta dall’amministratore – compresa la sottoscrizione della fideiussione – produrrebbe effetti diretti nella sfera giuridica dell’impresa individuale e, quindi, nei confronti dell’originaria titolare.

    Tale assunto è stato contestato con successo dall’avv. Purpura, sulla base delle seguenti argomentazioni:

    • L’art. 54 del Codice Antimafia prevede che i crediti sorti nel corso del procedimento di prevenzione possano essere soddisfatti solo previa autorizzazione del giudice delegato, il quale indica il soggetto tenuto al pagamento. Pertanto, il Tribunale di Roma era incompetente.
    • L’art. 65 c.p.c. dispone che “La conservazione e l’amministrazione dei beni pignorati o sequestrati sono affidate a un custode, quando la legge non dispone altrimenti.”
    • La Corte di Cassazione, con sentenza n. 16057/2019, ha chiarito che il custode di beni sottoposti a sequestro giudiziario, in quanto rappresentante di un patrimonio separato, costituisce il centro di imputazione di rapporti giuridici attivi e passivi. Pertanto, risponde direttamente degli atti compiuti in tale veste ed è legittimato a stare in giudizio, attivamente e passivamente, limitatamente alle azioni relative a tali rapporti.

La sentenza di accoglimento.

Con sentenza dunque è stata dichiarata l’incompetenza del Tribunale di Roma in favore del giudice penale funzionalmente competente del Tribunale di Palermo.

Ha revocato il decreto ingiuntivo.

Ha condannato la compagnia assicurativa alle spese del giudizio. 

 

Palermo, 5 marzo 2025.

Avv. Claudio Purpura

 

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