Energia elettrica. Ripristino non tempestivo a seguito di furto del rame.
Il caso è risultato abbastanza controverso.
La società si è difesa sostenendo di non essere responsabile, dal momento che il danno è stato causato da un soggetto terzo. La controversia è nata, infatti, a seguito del furto del rame.
Inoltre, la società ha effettivamente effettuato dei lavori tali da giustificare un lungo lasso temporale per il ripristino.
Tuttavia, l’azienda agricola che ha subito il danno ha avuto ragione.
Per un verso, il consulente tecnico ha rivelato “la condotta illegittima e lesiva della società di distribuzione che, incurante delle conseguenze per l’utenza, piuttosto che ripristinare la rete in rame ha deciso di creare una rete ex novo“.
La compagnia, piuttosto che limitarsi al ripristino al fine di fornire l’energia elettrica nel minor tempo possibile, “ha probabilmente provveduto alla sostituzione/rifacimento di altri impianti nelle vicinanze“.
Da un punto di vista giuridico, il ripristino non è avvenuto in modo tempestivo. Dunque, la società erogatrice, non ha “adottato tutte le misure volte ad evitare il danno patrimoniale alla M.R. ed ha agito in manifesta violazione delle regole di buona fede e correttezza“.