Risarcimento del danno: la propria compagnia assicurativa non paga.
Lo Studio Legale Purpura offre la propria consulenza in materia di sinistri stradali.
Rivolgersi ad un esperto del settore, a volte, risulta determinante al fine di ottenere l’indennizzo, anche quando il proprio diritto sembrerebbe incontestabile. Può capitare, in alcuni casi, che una dichiarazione dei soggetti coinvolti contrastante, o il mancato – o, semplicemente, incompleto – assolvimento dell’onere della prova possa portare ad un rigetto della propria richiesta.
Dal momento che di norma le spese legali del soggetto avente diritto sono oggetto di rimborso da parte della compagnia assicurativa, è suggeribile farsi assistere sempre da un avvocato.
Esistono, poi, evenienze in cui anche il diritto è controverso e l’assicurato può trovarsi dinanzi a delle difficoltà tecniche che potrebbero precluderne il risarcimento.
Il Caso.
Nella controversia oggetto del presente articolo, il cliente si era rivolto al nostro Studio a seguito di un sinistro che aveva coinvolto tre veicoli. L’auto del nostro assistito si trovava, peraltro, parcheggiata e veniva colpita da una delle due auto in movimento. La dinamica del sinistro era piuttosto semplice: un veicolo non rispettava la precedenza e, attraversando un incrocio, colpiva un’altra auto la quale, a sua volta, terminava la propria corsa colpendo quella del nostro assistito regolarmente parcheggiata.
Il cliente vedeva respinta la richiesta di indennizzo indirizzata alla propria compagnia assicurativa. La stessa rigettava l’applicabilità dell’indennizzo diretto.
A quel punto si è reso necessario l’intervento dell’avvocato. Il cliente, consapevole del proprio diritto, si rivolgeva al nostro Studio, lamentando il mancato risarcimento.
La richiesta é stata proposta, congiuntamente alla denuncia di sinistro e al preventivo del danno, nei confronti della compagnia competente, la quale ha risarcito il cliente danneggiato e rimborsato le spese legali, nel rispetto del termine di 60 giorni individuato dal Codice delle assicurazioni – D. Lgs. 209/2005. https://www.ivass.it/normativa/nazionale/primaria/CAP.pdf.
In ogni caso, recente giurisprudenza (ordinanza n. 3146/2017 Sez. III della Corte di Cassazione) ha chiarito che l’indennizzo diretto “è ammissibile anche in caso di collisione che abbia riguardato più di due veicoli, con esclusione della sola ipotesi in cui oltre al veicolo dell’istante e a quello nei cui confronti questi rivolge le proprie pretese, siano coinvolti ulteriori veicoli responsabili del danno”, così come accaduto nel sinistro trattato.
Palermo, 12 novembre 2018
Avv. Claudio Purpura