L’imposta di registro e quella di bollo relative all’ipoteca non sono dovute se quest’ultima è contenuta nell’atto di compravendita e la sua costituzione è finalizzata alla conclusione dello stesso.
L’Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di liquidazione nei confronti del sig. L****, relativo al pagamento della tassa di registro e dell’imposta di bollo sull’ipoteca costituita al fine di acquistare un immobile.
Avverso tale avviso, il sig. L****, rappresentato dall’avv. Claudio Purpura, proponeva istanza di reclamo/ricorso.
Lo stesso veniva accolto integralmente. Nel caso in cui un atto di compravendita contenga al suo interno la disposizione relativa alla costituzione di un’ipoteca, quest’ultima è chiaramente collegata e finalizzata alla compravendita stessa. Per tale ragione, la tassa di registro e l’imposta di bollo saranno dovute solo per la disposizione più onerosa, ovvero la compravendita, mentre non saranno dovute per l’ipoteca.
Di seguito le motivazioni espresse nel provvedimento di annullamento.
a) la Circolare A.E. n. 27 del 12 aprile 1984 “prevede che quando nell’atto di compravendita il pagamento del prezzo viene dilazionato la garanzia ipotecaria iscritta sull’immobile alienato per l’adempimento degli obblighi che derivano dalla vendita, in quanto prevista espressamente dalle legge, non dà origine al presupposto impositivo di cui all’art. 6 del TUR“;
b) l’art. 21 del TUR secondo cui “nel caso in cui in un atto siano presenti più disposizioni di contenuto economicamente apprezzabile, occorre assoggettare a tassazione autonomamente le singole disposizioni ai sensi dell’art. 21 co 1 del TUR, salvo che tra le singole disposizioni ricorra un rapporto di necessaria derivazione con la conseguenza che l’imposta deve essere corrisposta solo con riferimento alla disposizione che determina l’imposizione più onerosa“.
Palermo, 6 giugno 2017.
Avv. Claudio Purpura