volo cancellato

Volo Cancellato. Tratta Spagna – Italia.

Il tribunale competente è quello, a scelta dell’attore, del luogo di partenza o del luogo di arrivo dell’aereo.

Il Giudice di Pace di Genova, con la sentenza n. 175/2018 del 30 gennaio 2018, ha dato ragione al sig. C***, difeso dall’avv. Claudio Purpura, condannando la compagnia aerea alla compensazione pecuniaria.

Il passeggero aveva subito la cancellazione del volo che lo avrebbe portato da Palma di Maiorca (Spagna) a Genova (Italia).

Facendo riferimento all’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia Europea con sentenza del 9 luglio 2009 nel procedimento C-204/2008, la causa veniva instaurata presso il Giudice di Pace di Genova. Così, infatti, la Corte ha statuito: “il tribunale competente a conoscere di una richiesta di compensazione pecuniaria basata su tale contratto di trasporto e sul regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, è quello, a scelta dell’attore, nella cui circoscrizione si trovano il luogo di partenza o il luogo di arrivo dell’aereo quali indicati in detto contratto.”

Tale scelta, dunque, prescinde dalla residenza dell’attore.

Nel merito, il giudice ha considerato che, nel caso di cancellazione del volo, “il vettore può essere esonerato dall’obbligo di compensazione pecuniaria soltanto in caso di circostanze eccezionali che non si sarebbero, comunque, potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso“.

L’organo giudicante ha, poi, proseguito, indicando in che maniera, nello specifico, il vettore dovrebbe assolvere l’onere della prova per essere esonerato dal pagamento della compensazione pecuniaria. La compagnia aerea non solo deve fornire “la prova di aver attuato tutte le misure del caso per ovviare alle circostanze eccezionali”, come, per esempio, la pianificazione delle risorse in tempo utile al fine di poter garantire il volo , “ma anche che tali circostanze eccezionali sarebbero state evitabili soltanto con l’adozione di misure irragionevoli, in quanto eccessivamente gravose sotto il profilo economico.

Per le suddette ragioni, il giudice ha condannato il vettore al pagamento della compensazione pecuniaria e delle spese legali in favore dell’attore.

 

Madrid, 1 febbraio 2018

Avv. Claudio Purpura

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